RB
Rifiuti di Batterie
Nel 2023 sono state gestite in Italia oltre 9.300 tonnellate di Rifiuti di Batterie.
I Rifiuti di Batterie, come i RAEE, proprio per la loro composizione chimica contengono al loro interno sostanze pericolose come zinco, cadmio, mercurio e piombo. Elementi che, se non conferiti correttamente, possono causare ingenti danni all’ecosistema.
Eppure, contengono anche materie prime riciclabili (nichel, terre rare, litio, ferro, zinco, manganese, piombo, ecc.) che, se correttamente gestite, possono essere recuperate e riutilizzare per dar vita a nuovi prodotti in linea con il modello economico circolare.
Per queste ragioni, la normativa interviene affinché per questa particolare tipologia di rifiuto sia prevista la raccolta differenziata, così come regole precise per chi immette sul mercato batterie.
Al Produttore, infatti, spetta l’onere di istituire, coordinare e sovvenzionare sistemi di raccolta e trattamento di batterie esauste nel pieno rispetto delle direttive ambientali; oltre all’organizzazione di misure volte a prevenire e ridurre la produzione stessa di RB favorendone il loro riutilizzo e riciclo.
Il Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie prevede 5 tipologie.
La batteria sigillata, con peso pari o inferiore a 5 kg, non progettata specificamente per uso industriale e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli.
Una batteria che è sigillata, ha un peso pari o inferiore a 25 kg ed è specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli muniti di ruote, che possono essere alimentati esclusivamente da un motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana, ivi compresi i veicoli omologati di categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che non è una batteria per veicoli elettrici.
Una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici della categoria L come previsto al regolamento (UE) n. 168/2013, avente un peso superiore a 25 kg, o la batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione nei veicoli ibridi o elettrici delle categorie M, N o O, come previsto dal regolamento (UE) 2018/858.
Una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione e che può essere utilizzata anche a fini ausiliari o di supporto nei veicoli, in altri mezzi di trasporto o nelle macchine.
Una batteria specificamente progettata per usi industriali, destinata a un uso industriale dopo essere stata sottoposta alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, o qualsiasi altra batteria avente un peso superiore ai 5 kg e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli.
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